La cittadinanza svizzera si acquisisce per filiazione paterna o materna, ossia tramite il cosiddetto «diritto del sangue», in latino «ius sanguinis», indipendentemente dal luogo di nascita.

Qui di seguito sono riportate le disposizioni della legge federale sulla cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza, LCit).

Art. 1 LCit Acquisizione per filiazione

1     È cittadino svizzero dalla nascita:
a. il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;
b. il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre. 

2     Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquisisce la cittadinanza svizzera come se l’acquisizione della cittadinanza fosse avvenuta con la nascita. 

3    I figli di un minorenne che acquisisce la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 2 acquisiscono parimenti la cittadinanza svizzera.

Il figlio nato all’estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a 25 anni compiuti se possiede ancora un’altra cittadinanza, salvo che, fino a questa età, sia stato notificato a un’autorità svizzera in patria o all’estero, si sia annunciato egli stesso o abbia dichiarato per scritto di voler conservare la cittadinanza svizzera. I figli di chi perde la cittadinanza svizzera secondo l’articolo 7 capoverso 1 LCit perdono parimenti la cittadinanza svizzera.

La cittadinanza svizzera può essere acquisita tramite naturalizzazione presso la competente autorità in Svizzera, che decide in merito. Si tratta:

  • dell’autorità cantonale del luogo di domicilio in Svizzera nel caso delle domande di naturalizzazione ordinaria; o

  • della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nel caso delle domande di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione depositate all’estero. 

All’estero, le domande di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione devono essere presentate alla rappresentanza svizzera competente del luogo di domicilio del richiedente.

Rappresentanza svizzera competente all'estero

Ultima modifica 05.10.2023

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