Se, nel caso di contratti che prevedono lo svolgimento di un’attività lavorativa oltreoceano, è la datrice o il datore di lavoro a prendere in carico le spese di viaggio, deve essere specificato in modo chiaro a quale classe aerea o a quale classe di servizio ferroviario o marittimo fa riferimento la copertura. Nel contratto dovrebbe inoltre essere indicato che, all’occorrenza, la datrice o il datore di lavoro si assume le seguenti spese: spese di trasporto per le masserizie di trasloco (peso massimo), spese sostenute per l’eventuale trasporto della propria auto, eventuali tasse per il visto, il permesso di lavoro e il permesso di soggiorno, cauzioni da versare all’ingresso nel Paese di destinazione, dazi doganali, assicurazione trasporti e altre spese connesse con il trasferimento.
Anche il viaggio di ritorno dovrebbe essere oggetto di un’opportuna regolamentazione. A tale proposito si richiede generalmente che il lavoratore o la lavoratrice utilizzi il primo mezzo di trasporto disponibile. Nell’eventualità di una risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, l’obbligo per la datrice o per il datore di lavoro di assumersi le spese per il viaggio di ritorno come stabilito per contratto può decadere o meno a seconda delle circostanze del caso specifico. Tuttavia nel contratto dovrebbero essere menzionati i casi in cui la datrice o il datore di lavoro non è esonerato da tale obbligo anche se il rapporto di lavoro viene risolto anticipatamente (p. es. rimpatrio per motivi di salute oppure ritiro del permesso di soggiorno durante il periodo di validità del contratto; cfr. anche la sezione «Disdetta»). Per tali casi nel contratto dovrebbe essere stabilito che la datrice o il datore di lavoro ha l’obbligo di sostenere le spese per il viaggio di ritorno del lavoratore o della lavoratrice, ed eventualmente dei suoi familiari, se i motivi della malattia o dell’espulsione non sono imputabili alla persona in questione né ai suoi familiari.
Per i contratti di lunga durata, la datrice o il datore di lavoro si fa carico, abitualmente, anche delle spese di viaggio per coniuge e figli, anche nel caso in cui questi ultimi raggiungano la lavoratrice o il lavoratore in un momento successivo. In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per motivi non imputabili alla lavoratrice o al lavoratore (anche malattia grave), le spese per il viaggio di ritorno dovrebbero essere a carico della datrice o del datore di lavoro.