Fotografie in bianco e nero di vittime di tortura nel museo del genocidio di Tuol Sleng a Phnom Phen in Cambogia.
Fotografie di vittime di tortura nel museo del genocidio di Tuol Sleng a Phnom Phen, Cambogia. © Shutterstock/WDEON

L’impegno della Svizzera per l’analisi del passato si basa su quattro ambiti chiave: il diritto di conoscere la verità, il diritto alla giustizia, il diritto al risarcimento e la garanzia che i fatti non si ripetano. I cosiddetti principi di Joinet, che erano stati elaborati dal francese Louis Joinet nel 1999 per l’allora Commissione per i diritti dell’uomo dell’ONU, riconoscono i diritti delle vittime e stabiliscono gli obblighi dello Stato.

Diritto di conoscere la verità

Il diritto di conoscere la verità e il dovere di ricordare comprendono:

  • il diritto individuale delle vittime e delle loro famiglie di conoscere la verità sulle ingiustizie commesse nei loro confronti o in quelli dei loro familiari;

  • il diritto collettivo della società di essere a conoscenza degli eventi accaduti e delle circostanze che hanno portato al compimento di gravi violazioni dei diritti umani.

Affinché questi fatti non si ripetano mai più.

Lo Stato è tenuto a preservare la memoria collettiva dall’oblio per evitare l’emergere di tesi revisionistiche. Le commissioni d’inchiesta extragiudiziarie, le cosiddette commissioni per la verità e la riconciliazione, costituiscono lo strumento più utilizzato per garantire questo diritto. L’obiettivo è far luce sull’apparato amministrativo che ha commesso abusi o non li ha impediti, affinché non si ripetano. Inoltre le commissioni hanno il compito di conservare il materiale di prova necessario a fini giudiziari. La maggior parte delle misure contribuisce quindi al contempo alla documentazione dei fatti e alla creazione e alla manutenzione di archivi.

Diritto alla giustizia

Il diritto alla giustizia e il dovere di indagare e di perseguire penalmente le violazioni dei diritti umani si basano su due principi: ogni vittima ha la possibilità di far valere i propri diritti e ha il diritto a una protezione giuridica equa ed efficace. Questo comporta che i responsabili siano tenuti a rendere conto delle loro azioni per via giudiziaria e che sia corrisposto un risarcimento alle vittime.

Al contempo lo Stato è tenuto a perseguire le violazioni dei diritti umani arrestando i colpevoli, processandoli e, se ne è dimostrata la colpevolezza, punendoli.

Diritto al risarcimento

Il diritto al risarcimento sul piano individuale e collettivo prevedere misure individuali per le vittime, i loro familiari e le persone a loro carico. Ne fanno ad esempio parte la restituzione, ossia il tentativo di ripristinare le condizioni precedenti della vittima, o un indennizzo per i danni fisici e psichici subiti. Sono prese in considerazione le opportunità mancate, le lesioni fisiche, le offese alla dignità, le spese processuali e la riabilitazione, come pure le cure mediche e l’assistenza psicologica e psichiatrica.

Le misure collettive di risarcimento prevedono azioni di natura simbolica, come le commemorazioni, la costruzione di monumenti in memoria delle vittime o il pubblico riconoscimento da parte dello Stato della sua responsabilità. Quest’ultimo può così adempiere al suo obbligo di ricordare gli eventi accaduti e contribuire a ridare dignità alle vittime.

Garanzia che i fatti non si ripetano

Per evitare che le ingiustizie si ripetano sono necessarie misure quali il controllo dei dipendenti delle istituzioni pubbliche e una riforma amministrativa e legislativa. In particolare occorre:         

  • sciogliere i gruppi armati paramilitari (disarmo, smobilitazione e reinserimento);

  • riformare le istituzioni preposte alla sicurezza;

  • abrogare la legislazione di emergenza;

  • rimuovere dal loro incarico i funzionari per i quali è stato comprovato il coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani nell’ambito di un processo equo e trasparente;

  • riformare le istituzioni statali e le leggi in modo tale che siano conformi alle norme del buongoverno e dello Stato di diritto.

Impegno bilaterale e multilaterale

A livello bilaterale la Svizzera, su richiesta, sostiene iniziative per l’analisi del passato in diversi contesti prioritari. Il DFAE offre consulenza e supporto agli Stati e sostiene processi politici, come l’istituzione di commissioni per la verità e la riconciliazione e di programmi di riabilitazione e indennizzo delle vittime, le riforme di autorità e istituzioni o la costruzione di memoriali. Nel 2020, per esempio, la Svizzera ha copresieduto il gruppo di lavoro sul diritto internazionale umanitario e i diritti umani nel cosiddetto «processo di Berlino» sulla Libia, che si occupa anche della questione delle persone scomparse e delle responsabilità in merito.

A livello multilaterale la Svizzera lancia iniziative e propone risoluzioni, come quella all’origine del mandato di un relatore speciale dell’ONU per la promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non ripetizione. Nel 2019 il Consiglio dei diritti umani ha inoltre adottato una risoluzione sul tema dell’analisi del passato basata su un’iniziativa svizzera.

Il nostro Paese si impegna nel campo della formazione e del perfezionamento di esperte ed esperti e contribuisce a sviluppare nuove idee e strategie per l’analisi del passato. In questo modo promuove anche un migliore approccio alla protezione e all’accesso agli archivi. Sempre nel 2019 il Consiglio internazionale degli archivi ha approvato le linee guida per la conservazione degli archivi in pericolo formulate a livello internazionale nell’ambito di un processo avviato dalla Svizzera.

I quattro pilastri su cui si fonda l’analisi del passato (PDF, 1 Pagina, 56.7 kB, francese)

Ultima modifica 08.01.2024

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