Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata mira a punire e a combattere la sparizione forzata in quanto violazione dei diritti umani. La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 20 dicembre 2006. La Svizzera l’ha ratificata il 2 dicembre 2016.

La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (CED) obbliga gli Stati Parte a prevenire, vietare e punire penalmente la sparizione forzata in quanto violazione dei diritti umani.  Per “sparizione forzata” la Convenzione intende qualsiasi privazione di libertà commessa da agenti o con il consenso di uno Stato, rifiutando in seguito di riconoscere detta privazione e di comunicare il luogo in cui la persona in questione si trova.

In particolare, gli Stati Parte si impegnano a:  

  • punire penalmente la sparizione forzata in qualsiasi circostanza e senza eccezioni,

  • stabilire nella propria legislazione le condizioni, le competenze e le procedure conformi per la privazione della libertà,

  • garantire che siano compilati registri o atti ufficiali che contengano almeno determinate informazioni essenziali sulle persone private della libertà,  

  • garantire alle persone vicine all’interessato/a l’accesso alle informazioni essenziali sul luogo in cui quest’ultimo/a si trova, 

  • garantire la riparazione alle vittime di sparizione forzata e la conoscenza della verità sulla sorte della persona scomparsa.

La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 20 dicembre 2006 ed è entrata in vigore il 23 dicembre 2010. È stata ratificata dalla Svizzera il 2 dicembre 2016 ed è entrata in vigore per il nostro Paese il 1o gennaio 2017.

Meccanismi di controllo

Nell’ambito delle procedure nazionali di rapporto, ogni Stato parte deve presentare al Comitato, entro due anni dalla data della ratifica, un rapporto globale sulle misure adottate per rendere effettivi gli obblighi derivanti dalla Convenzione. La Svizzera ha presentato questo rapporto nel dicembre 2018. Nell’ottobre del 2019, conformemente alla procedura prevista dalla Convenzione, il Comitato le ha chiesto informazioni complementari attraverso un elenco di punti da chiarire. La Svizzera ha trasmesso le risposte nel dicembre 2019.

Nell’aprile 2021 la Svizzera ha presentato il suo rapporto completo al Comitato nel quadro di un dialogo costruttivo sull’attuazione della Convenzione a livello nazionale. Nelle sue conclusioni, il Comitato ha chiesto al nostro Paese di fornire ulteriori informazioni in tre settori. La Svizzera ha presentato queste informazioni al Comitato nella primavera del 2022.

Ultima modifica 03.06.2022

Contatto

DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)

Kochergasse 10
CH – 3003 Berna

Inizio pagina