Prescrizioni generali

Il diritto internazionale umanitario vieta o limita lo sviluppo, la detenzione e l’uso di determinate armi. Sono messe al bando:

  • armi che portano inevitabilmente alla morte
  • armi che provocano ferite o sofferenze inutili
  • armi che non possono essere dirette contro un obiettivo militare determinato o il cui effetto non può essere limitato conformemente alle disposizioni del diritto internazionale umanitario
  • armi che causano danni gravi, estesi e persistenti all’ambiente naturale

Sulla base di questi quattro criteri gli accordi internazionali vietano esplicitamente molti tipi di armi, tra i quali rientrano le mine antiuomo, le munizioni a grappolo, le armi laser accecanti, i proiettili Dum-Dum come pure le armi biologiche e quelle chimiche. Alcuni di questi divieti sono ormai parte integrante del diritto internazionale consuetudinario.

L’impiego di armi nel contesto di un conflitto armato è soggetto ai limiti delle regole e dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, che prescrive inoltre quali misure devono essere prese per contenere le ripercussioni delle ostilità sulla popolazione e sui beni civili. Le regole principali del diritto umanitario internazionale relative all’uso di armi sono:

  • l’obbligo di distinguere tra beni civili e obiettivi militari
  • il divieto di condurre attacchi indiscriminati
  • l’obbligo di rispettare il principio della proporzionalità
  • l’obbligo di prendere le precauzioni necessarie per limitare il più possibile gli effetti di un attacco sulla popolazione civile

Queste norme fanno parte del diritto internazionale consuetudinario e pertanto si applicano a tutte le parti in conflitto, Governi o gruppi armati non statali che siano, indipendentemente dal fatto che uno Stato abbia o meno aderito a un trattato internazionale in questo ambito.

La Convenzione del 1980 e i suoi cinque Protocolli

La Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche (CCAC) è uno strumento d’importanza fondamentale. Accanto all’accordo quadro generale, tre Protocolli aggiuntivi vietano o limitano l’impiego di determinate categorie di armi:

  • Protocollo I relativo alle schegge non localizzabili
  • Protocollo II sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi
  • Protocollo III sul divieto o la limitazione dell’impiego di armi incendiarie

Concepita come uno strumento dinamico, la Convenzione ha potuto essere adattata alla rapida evoluzione tecnologica delle armi e dei metodi di combattimento dopo il 1980. L’estensione del campo di applicazione è avvenuta finora grazie a tre ulteriori Protocolli aggiuntivi:

  • Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti (1995)
  • Protocollo II sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi (versione modificata nel 1996)
  • Protocollo V relativo ai residuati bellici esplosivi (2003)

Oltre alle disposizioni sul comportamento da tenere in caso di conflitto armato, la Convenzione contiene anche provvedimenti per il periodo che precede o segue i combattimenti. Nel 2001, la validità della Convenzione è stata estesa ai conflitti armati non internazionale. Attraverso questo ampliamento del campo di applicazione, la Convenzione si è adeguata ai cambiamenti intervenuti nella natura dei conflitti armati nel corso degli ultimi decenni.

La Svizzera, che ha ratificato la Convenzione quadro e i cinque Protocolli aggiuntivi, partecipa attivamente ai lavori dei gruppi di esperti governativi che esaminano possibili disposizioni per tipi di armi che non sono state ancora prese specificatamente in considerazione.

Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (con Protocolli I-IV), raccolta sistematica

Protocollo del 28 novembre 2003 relativo ai residuati bellici esplosivi allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (Protocollo V) (incl. allegato)

Convenzione sulle munizioni a grappolo e sulle mine antiuomo

Convenzione di Oslo

Il 17 luglio 2012 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sulle munizioni a grappolo e sulle mine antiuomo, che è entrata in vigore per il nostro Paese il 1° gennaio 2013. La convenzione è stata oggetto di trattative esterne all’ONU. La Svizzera ha firmato il documento nel 2008 e ha dato un forte impulso per mettere al bando le munizioni a grappolo. La convenzione ne vieta lo sviluppo, la produzione, l’uso, il trasferimento e il deposito. In seguito alla ratifica la Svizzera ha modificato di conseguenza la legge sul materiale bellico e nel corso del 2018 ha distrutto, conformemente alla convenzione, il suo stock di munizioni a grappolo. Ad oggi la convenzione è stata ratificata da 100 Stati.

Convenzione sulle munizioni a grappolo, Raccolta sistematica

Informazioni sulla convenzione sulle munizioni a grappolo (en)

Convenzione di Ottawa

La Svizzera è stata uno dei primi Paesi a ratificare, il 24 marzo 1998, la convenzione sul divieto delle mine antiuomo, adottata a Oslo nel 1997 esternamente all’ONU. La convenzione vieta la produzione, l’uso, la detenzione e il trasferimento delle mine antiuomo. Finora è stata ratificata da 160 Stati. Gli Stati contraenti si impegnano a distruggere entro quattro anni dalla ratifica i propri stock di mine antiuomo e a rimuovere questi ordigni disseminati sul proprio territorio entro dieci anni. La Svizzera ha distrutto il suo ultimo deposito di mine antiuomo nel 1999.

Convenzione sul divieto dell'impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione, raccolta sistematica

Informazioni sulla Convenzione (en)

Ultima modifica 14.04.2023

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