Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) contiene importanti garanzie per la protezione delle libertà civili e politiche. È stato adottato dall’Assemblea generale dell’ONU il 16 dicembre 1966. La Svizzera vi ha aderito il 18 giugno 1992.

Il Patto ONU II garantisce le classiche libertà fondamentali. Insieme al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I) colloca la protezione dei diritti umani nel quadro di un trattato internazionale vincolante, come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Nel Patto ONU II sono menzionati i seguenti diritti:

  • protezione della vita e proibizione della tortura
  • divieto di discriminazione sulla base della razza, del colore della pelle, del sesso, della lingua, della religione ecc.
  • divieto di schiavitù e del lavoro forzato
  • diritto a un processo
  • libertà di opinione, di religione, di associazione e di riunione
  • diritti politici

Il Patto ONU II è stato adottato dall’Assemblea generale dell’ONU il 16 dicembre 1966 ed è entrato in vigore il 23 marzo 1976. La Svizzera vi ha aderito il 18 giugno 1992; il 18 settembre 1992 il Patto è entrato in vigore per il nostro Paese.

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II)

Meccanismo di controllo

Il Comitato ONU per i diritti umani è l’organo di controllo incaricato di verificare che gli Stati parte rispettino i loro obblighi. Di regola questi ultimi devono presentargli ogni quattro anni appositi rapporti nazionali sulle misure adottate per attuare le garanzie previste dal Patto (cfr. art. 40 Patto ONU II). 

Finora la Svizzera ha presentato al Comitato quattro rapporti, l’ultimo dei quali nel 2015.

L’ente responsabile dei rapporti nazionali della Svizzera per quanto riguarda gli obblighi sanciti dal Patto ONU II è l’Ufficio federale di giustizia (UFG).

Informazioni sul Patto ONU II e sui rapporti nazionali della Svizzera

Comitato per i diritti umani (en)

Procedura di comunicazione interstatale

Il Patto ONU II prevede inoltre una procedura di comunicazione interstatale facoltativa. Ogni Stato parte può liberamente riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni inviate dagli Stati. Si tratta di comunicazioni nelle quali uno Stato dichiara al Comitato che un altro Stato parte non adempie gli obblighi derivanti dal Patto ONU II. 

Protocolli facoltativi

Due protocolli facoltativi completano il Patto ONU II:

  1. Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
    Singole persone possono indirizzare comunicazioni individuali al Comitato per i diritti umani in caso di violazione di uno dei diritti sanciti nel Patto. L’ONU ha adottato il Protocollo facoltativo il 16 dicembre 1966. Il 23 marzo 1976 è entrato in vigore.
  2. Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte
    Il Protocollo obbliga gli Stati parte ad abolire la pena di morte. L'ONU ha adottato il secondo Protocollo facoltativo il 15 dicembre 1989. L’11 luglio 1991 è entrato in vigore.

La Svizzera ha ratificato il secondo Protocollo facoltativo il 16 giugno 1994. Il Protocollo è entrato in vigore per il nostro Paese il 16 settembre 1994. La Svizzera non ha firmato il primo Protocollo facoltativo.

Primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (en)

Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte

Ultima modifica 02.03.2022

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