Le visite ufficiali delle o dei capimissione alle autorità cantonali non sono obbligatorie né hanno carattere consuetudinario in senso stretto: secondo la Costituzione federale, infatti, gli affari esteri competono alla Confederazione.
Ogni Cantone ha sovranità in materia e riceve gli ospiti in base ai propri criteri. Le visite dovrebbero concentrarsi nei Cantoni nei quali gli Stati in questione hanno interessi particolari e con i quali coltivano strette relazioni. Nello specifico, entrano in linea di conto i Cantoni nei quali gli Stati esteri hanno una rappresentanza consolare o interessi commerciali diretti oppure quelli in cui risiede una vasta comunità di loro cittadine e cittadini.
Le e i capimissione sono tenuti a limitare il numero di visite ai Cantoni a un massimo di quattro all’anno; devono farne domanda, tramite nota verbale, al Protocollo, che si occupa del coordinamento con i Cantoni.
Solo le visite al Cantone di Berna e alle amministrazioni cittadine e comunali possono essere organizzate direttamente dalle missioni diplomatiche interessate.