Due passaporti svizzeri rossi.
Il Regolamento protocollare contiene importanti disposizioni in materia di Protocollo. © DFAE

Visite ai Cantoni

Le visite ufficiali delle o dei capimissione alle autorità cantonali non sono obbligatorie né hanno carattere consuetudinario in senso stretto: secondo la Costituzione federale, infatti, gli affari esteri competono alla Confederazione. 

Ogni Cantone ha sovranità in materia e riceve gli ospiti in base ai propri criteri. Le visite dovrebbero concentrarsi nei Cantoni nei quali gli Stati in questione hanno interessi particolari e con i quali coltivano strette relazioni. Nello specifico, entrano in linea di conto i Cantoni nei quali gli Stati esteri hanno una rappresentanza consolare o interessi commerciali diretti oppure quelli in cui risiede una vasta comunità di loro cittadine e cittadini. 

Le e i capimissione sono tenuti a limitare il numero di visite ai Cantoni a un massimo di quattro all’anno; devono farne domanda, tramite nota verbale, al Protocollo, che si occupa del coordinamento con i Cantoni. 

Solo le visite al Cantone di Berna e alle amministrazioni cittadine e comunali possono essere organizzate direttamente dalle missioni diplomatiche interessate.

Attribuzione di onorificenze e titoli

Come stabilito nel Regolamento protocollare della Confederazione Svizzera, le missioni diplomatiche i cui Governi intendono attribuire un’onorificenza o un titolo a una cittadina svizzera o a un cittadino svizzero sono pregate in ogni caso di consultare prima il Protocollo tramite nota verbale. 

Per l’attribuzione di onorificenze e titoli occorre inviare al Protocollo il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo attuale e, se possibile, l’occupazione professionale della persona in questione.

Ai sensi dell’articolo 21 capoverso 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale, alle collaboratrici e ai collaboratori di cittadinanza svizzera della Confederazione è proibito accettare titoli onorifici o ordini cavallereschi conferiti da autorità estere. Questo divieto sancito per legge vale anche per i membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale, per i giudici del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, per i militari svizzeri e per il personale dei politecnici federali. 

Regolamento protocollare

Articolo 21 capoverso 4 della legge sul personale federale

Ultima modifica 03.08.2023

Contatto

Segreteria del Protocollo

Palazzo federale ovest
3003 Berna

Inizio pagina