Previdenza e assicurazioni

Tra la Svizzera e 44 Stati esistono accordi intergovernativi nel campo della sicurezza sociale. Scopo di queste convenzioni è in primo luogo garantire la parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini delle parti contraenti, stabilire qual è la legislazione applicabile e disciplinare il versamento delle prestazioni all’estero. Tra la Svizzera e Hong Kong non vi è alcun accordo intergovernativo nel campo della sicurezza sociale.

Sistema di sicurezza sociale

Il 7 giugno 2017 è stata firmata una Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Cina continentale, che tuttavia non si applica a Hong Kong.

Esiste comunque un programma – il Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) Scheme – che sostiene le persone a basso reddito in modo che possano coprire i costi di sostentamento.

Previdenza per la vecchiaia

Fondo di previdenza obbligatorio

Tutte le lavoratrici e i lavoratori, dipendenti e autonomi, tra i 18 e i 65 anni devono aderire a questo fondo di previdenza. L’adesione riguarda anche le lavoratrici e i lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno permanente. Nel Paese vi sono poi 19 fiduciarie che offrono un piano pensionistico. Il datore di lavoro è responsabile della registrazione della o del dipendente presso il fondo di previdenza, della determinazione del reddito lordo mensile e della sua dichiarazione allo Stato. Il reddito lordo mensile comprende salario, bonus, ferie e indennità. Anche l’uscita dal fondo di previdenza deve essere comunicata.

In caso di mancata adesione, errori o ritardi nel versamento dei contributi, e di mancate dichiarazioni del reddito lordo, il datore di lavoro rischia multe o pene detentive.

 

L'immagine mostra Hong Kong e i suoi edifici da una prospettiva a volo d'uccello.
Una vista a volo d'uccello su Hong Kong e i suoi edifici. © Unsplash

Assicurazione malattie e infortuni

Employee’s Compensation Ordinance (ECO)

L’ECO fissa le norme minime nel campo dell’assicurazione contro gli infortuni. Ogni datore di lavoro deve rispettare queste norme affinché il contratto di lavoro sia valido. In caso di infortunio sul lavoro o di malattie professionali previste dall'ECO, il datore di lavoro è tenuto a versare alla o al dipendente almeno l’importo fissato nell’ordinanza. L’ECO compre anche gli indennizzi per i decessi legati a infortuni sul lavoro, l’invalidità temporanea e permanente (totale o parziale) e alcune spese mediche.

Previdenza professionale

Per le persone titolari di un permesso di soggiorno permanente esistono altri due tipi di assicurazione:

  • la CSSA in caso di reddito insufficiente e
  • l’SSA, che è la pensione di vecchiaia e invalidità.

Assicurazione contro la disoccupazione

Oltre al sostegno finanziario nel quadro dell’aiuto sociale (CSSA) per la popolazione locale, non esiste alcuna assicurazione contro la disoccupazione. Le persone in cerca di lavoro di età superiore ai 40 anni possono tuttavia rivolgersi a un programma specifico (l’Employment Programme for the Elderly and Middle-aged, EPEM) che le sostiene nella ricerca di una nuova occupazione. Durante il periodo di formazione, le persone in cerca di lavoro possono ricevere un’indennità di mantenimento di 1000 dollari al mese (in caso di lavoro a tempo pieno) per un massimo di 12 mesi.

AVS/AI svizzera

Pagamento delle rendite ordinarie

Le rendite ordinarie AVS e AI (escluso il quarto di rendita AI) possono essere versate alle cittadine e ai cittadini svizzeri in qualsiasi luogo di residenza. La Cassa svizzera di compensazione versa direttamente la rendita, in linea di massima nella valuta dello Stato di residenza. Le persone aventi diritto possono anche chiedere il pagamento su un conto privato postale o bancario in Svizzera. Gli assegni per grandi invalidi e le prestazioni complementari sono versati invece solo a chi ha il domicilio in Svizzera.

AVS/AI facoltativa

Le cittadine e i cittadini svizzeri che non risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS possono aderire all’AVS/AI facoltativa se, nel periodo immediatamente precedente al loro trasferimento, sono stati affiliati all’assicurazione obbligatoria per almeno cinque anni consecutivi. L’adesione all’AVS/AI facoltativa non esonera le persone interessate da un eventuale obbligo di assicurazione nel Paese di residenza o di lavoro. L’aliquota di contribuzione è pari al 10,1% del salario determinante. Il contributo annuo minimo è di 950 CHF. L’AVS/AI facoltativa costituisce una forma di protezione contro i rischi connessi alla vecchiaia, all’invalidità e al decesso in particolare per le persone senza attività lavorativa per le quali spesso non esistono possibilità assicurative nei sistemi di previdenza sociale stranieri.

Disposizioni particolari: collaboratrici e collaboratori di un’impresa svizzera

Disposizioni particolari disciplinano i casi di persone che vivono e lavorano all’estero per società la cui sede è in Svizzera e che sono retribuite da queste società (personale distaccato). Le stesse disposizioni valgono anche per i coniugi senza attività lavorativa che le accompagnano. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla competente cassa di compensazione AVS.

AVS (1° pilastro) e casse pensioni (2° pilastro)

È bene accertarsi che il trasferimento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), delle casse pensioni o di altre assicurazioni avvenga senza problemi. Eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate alla cassa di compensazione AVS, alla cassa pensioni competente e all’assicuratore. 

Tassazione delle rendite pensionistiche

Di norma, se la beneficiaria o il beneficiario vive all’estero la Svizzera applica sulle rendite delle casse pensioni un’imposta alla fonte. Le convenzioni di doppia imposizione possono prevedere il venir meno dell’imposta alla fonte o la possibilità di rimborso nel Paese di residenza (cfr. capitolo «Imposte»).

Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero

L’Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero (ASE) del DFAE concede, se sono rispettate determinate condizioni, prestazioni di aiuto sociale alle concittadine e ai concittadini all’estero in stato di bisogno. Una persona che si viene a trovare in una situazione di emergenza deve innanzitutto cercare di affrontarla con i propri mezzi. Se in questo modo non riesce a ottenere alcun miglioramento è tenuta a verificare fino a che punto parenti o conoscenti possono venirle in aiuto e quali prestazioni o quale sostegno può offrirle lo Stato di residenza. Solo dopo possono essere prese in considerazione le opportunità offerte dall’ASE.

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