Previdenza e assicurazioni

Tra la Svizzera e 44 Stati esistono accordi intergovernativi nel campo della sicurezza sociale. Scopo di queste convenzioni è in primo luogo garantire la parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini delle parti contraenti, stabilire qual è la legislazione applicabile e disciplinare il versamento delle prestazioni all’estero. La Svizzera e il Brasile hanno stipulato una convenzione di sicurezza sociale.

Previdenza per la vecchiaia

Gli uomini che hanno versato contributi per 35 anni e le donne che lo hanno fatto per 30 possono chiedere la pensione di vecchiaia. Poiché le prestazioni del sistema di previdenza sociale in Brasile sono scarse, si consiglia di sottoscrivere un piano di previdenza professionale aggiuntivo e un’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Assicurazione malattie e infortuni

Le prestazioni dell’assicurazione sociale si basano sui redditi delle cittadine e dei cittadini brasiliani, che nella maggior parte dei casi sono bassi. A causa del numero crescente di beneficiari e del continuo calo dei contributi, l’assicurazione versa in gravi difficoltà. La stipula di una polizza di assicurazione malattie privata è pertanto indispensabile. 

Previdenza professionale

L’assicurazione sociale brasiliana offre solo prestazioni assicurative minime, pertanto si raccomanda vivamente di stipulare un’assicurazione privata. 

Assicurazione contro la disoccupazione

Le lavoratrici e i lavoratori hanno l’obbligo di aderire al Fundo de garantia do tempo de serviçio (FGTS). Nei limiti dei contributi versati, le persone assicurate possono beneficiare delle prestazioni in caso di malattia grave, disoccupazione, costruzione di un’abitazione propria o pensione. Maggiori informazioni sul sistema brasiliano di assicurazione contro la disoccupazione sono disponibili sul sito web del Ministero del lavoro. 

AVS/AI svizzera

Pagamento delle rendite ordinarie

Le rendite ordinarie AVS e AI (escluso il quarto di rendita AI) possono essere versate alle cittadine e ai cittadini svizzeri in qualsiasi luogo di residenza. La Cassa svizzera di compensazione versa direttamente la rendita, in linea di massima nella valuta dello Stato di residenza. Le persone aventi diritto possono anche chiedere il pagamento su un conto privato postale o bancario in Svizzera. Gli assegni per grandi invalidi e le prestazioni complementari sono versati invece solo a chi ha il domicilio in Svizzera.

AVS/AI facoltativa

Le cittadine e i cittadini svizzeri che non risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS possono aderire all’AVS/AI facoltativa se, nel periodo immediatamente precedente al loro trasferimento, sono stati affiliati all’assicurazione obbligatoria per almeno cinque anni consecutivi. L’adesione all’AVS/AI facoltativa non esonera le persone interessate da un eventuale obbligo di assicurazione nel Paese di residenza o di lavoro. L’aliquota di contribuzione è pari al 10,1% del salario determinante. Il contributo annuo minimo è di 950 CHF. L’AVS/AI facoltativa costituisce una forma di protezione contro i rischi connessi alla vecchiaia, all’invalidità e al decesso in particolare per le persone senza attività lavorativa per le quali spesso non esistono possibilità assicurative nei sistemi di previdenza sociale stranieri.

Disposizioni particolari: collaboratrici e collaboratori di un’impresa svizzera

Disposizioni particolari disciplinano i casi di persone che vivono e lavorano all’estero per società la cui sede è in Svizzera e che sono retribuite da queste società (personale distaccato). Le stesse disposizioni valgono anche per i coniugi senza attività lavorativa che le accompagnano. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla competente cassa di compensazione AVS.

AVS (1° pilastro) e casse pensioni (2° pilastro)

È bene accertarsi che il trasferimento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), delle casse pensioni o di altre assicurazioni avvenga senza problemi. Eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate alla cassa di compensazione AVS, alla cassa pensioni competente e all’assicuratore. 

Tassazione delle rendite pensionistiche

Di norma, se la beneficiaria o il beneficiario vive all’estero la Svizzera applica sulle rendite delle casse pensioni un’imposta alla fonte. Le convenzioni di doppia imposizione possono prevedere il venir meno dell’imposta alla fonte o la possibilità di rimborso nel Paese di residenza (cfr. capitolo «Imposte»).

Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero

L’Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero (ASE) del DFAE concede, se sono rispettate determinate condizioni, prestazioni di aiuto sociale alle concittadine e ai concittadini all’estero in stato di bisogno. Una persona che si viene a trovare in una situazione di emergenza deve innanzitutto cercare di affrontarla con i propri mezzi. Se in questo modo non riesce a ottenere alcun miglioramento è tenuta a verificare fino a che punto parenti o conoscenti possono venirle in aiuto e quali prestazioni o quale sostegno può offrirle lo Stato di residenza. Solo dopo possono essere prese in considerazione le opportunità offerte dall’ASE.

Contatto

Innovazione e partenariati

Direzione consolare DC
Effingerstrasse 27
3003 Bern

Telefono

Helpline +41 800 24-7-365 / +41 58 465 33 33

Inizio pagina