Previdenza e assicurazioni

Tra la Svizzera e 44 Stati esistono accordi intergovernativi nel campo della sicurezza sociale. Scopo di queste convenzioni è in primo luogo garantire la parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini delle parti contraenti, stabilire qual è la legislazione applicabile e disciplinare il versamento delle prestazioni all’estero. Tra la Svizzera e la Turchia vi è un accordo intergovernativo nel campo della sicurezza sociale, entrato in vigore il 1° gennaio 1972.

Sistema di sicurezza sociale

Le convenzioni di sicurezza sociale disciplinano l’assoggettamento e la parità di trattamento – a livello di diritti e doveri – delle cittadine e dei cittadini delle parti contraenti. Per ottenere informazioni sulle convenzioni tra la Svizzera e la Turchia si consiglia innanzitutto di rivolgersi agli enti assicurativi competenti (casse di compensazione AVS, assicurazioni infortuni ecc.) o di consultare il sito web dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

L’assicurazione di sicurezza sociale nazionale «Sosyal Güvenlik Kurumu» (SGK) comprende malattia, maternità, vecchiaia, invalidità, decesso, infortuni sul lavoro e malattie professionali. Il servizio competente del Governo centrale è l’omonimo istituto di sicurezza sociale «Sosyal Güvenlik Kurumu». Lavoratori e datori di lavoro sono tenuti al versamento di contributi. Le persone con cittadinanza straniera che esercitano un’attività lucrativa devono aderire al «Sosyal Güvenlik Kurumu». Conformemente alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Turchia del 1969, le cittadine e i cittadini svizzeri sono assoggettati all’SGK solo se ne fanno richiesta.

Le prestazioni erogate dall’SGK non corrispondono agli standard svizzeri.

Previdenza per la vecchiaia

In Turchia l’età di pensionamento dipende dalla data di iscrizione all’ente di sicurezza sociale turco «Sosyal Güvenlik Kurumu» (SGK) e dal numero di giorni di contributi. Nel corso degli anni in Turchia sono state approvate varie leggi sul sistema pensionistico, che hanno reso la questione ancora più complessa. Si raccomanda pertanto di consultare una persona esperta dell’argomento o di rivolgersi all’ufficio competente. 

Assicurazione malattie e infortuni

Dal 2012 in Turchia vige l’obbligo generale di stipulare un’assicurazione malattie. Le persone con cittadinanza straniera non affiliate ad alcuna assicurazione sociale che vivono per più di un anno in Turchia e che nel loro Paese di provenienza non hanno stipulato un’assicurazione malattie devono aderire al Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), l’istituto di sicurezza sociale turco. Per la registrazione presso l’SGK necessitano di solito del permesso di soggiorno, di un’attestazione della situazione assicurativa nel Paese di provenienza e di una traduzione ufficiale autenticata da un notaio riconosciuto.

Previdenza professionale

Il sistema previdenziale statale è gestito dal Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), l’istituto di sicurezza sociale turco, che incassa i contributi assicurativi dei lavoratori e dei loro datori di lavoro. Non appena una persona che ha versato i contributi all’SGK per il periodo richiesto raggiunge l’età di pensionamento, ha diritto a una rendita SGK, il cui importo è determinato dall’ammontare dei contributi versati. Oltre che delle rendite SGK, le persone possono usufruire anche del sistema previdenziale privato versando contributi aggiuntivi in fondi pensionistici privati gestiti da compagnie assicurative. 

Assicurazione contro la disoccupazione

In Turchia vi è un’assicurazione contro la disoccupazione. Si tratta di un’assicurazione obbligatoria caratterizzata da una tecnica assicurativa che compensa parzialmente e per un certo periodo di tempo la perdita di reddito di quelle persone che si trovano senza lavoro per loro volontà e responsabilità, anche se sono abili al lavoro, sane e competenti.

AVS/AI svizzera

Pagamento delle rendite ordinarie

Le rendite ordinarie AVS e AI (escluso il quarto di rendita AI) possono essere versate alle cittadine e ai cittadini svizzeri in qualsiasi luogo di residenza. La Cassa svizzera di compensazione versa direttamente la rendita, in linea di massima nella valuta dello Stato di residenza. Le persone aventi diritto possono anche chiedere il pagamento su un conto privato postale o bancario in Svizzera. Gli assegni per grandi invalidi e le prestazioni complementari sono versati invece solo a chi ha il domicilio in Svizzera.

AVS/AI facoltativa

Le cittadine e i cittadini svizzeri che non risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS possono aderire all’AVS/AI facoltativa se, nel periodo immediatamente precedente al loro trasferimento, sono stati affiliati all’assicurazione obbligatoria per almeno cinque anni consecutivi. L’adesione all’AVS/AI facoltativa non esonera le persone interessate da un eventuale obbligo di assicurazione nel Paese di residenza o di lavoro. L’aliquota di contribuzione è pari al 10,1% del salario determinante. Il contributo annuo minimo è di 950 CHF. L’AVS/AI facoltativa costituisce una forma di protezione contro i rischi connessi alla vecchiaia, all’invalidità e al decesso in particolare per le persone senza attività lavorativa per le quali spesso non esistono possibilità assicurative nei sistemi di previdenza sociale stranieri.

Disposizioni particolari: collaboratrici e collaboratori di un’impresa svizzera

Disposizioni particolari disciplinano i casi di persone che vivono e lavorano all’estero per società la cui sede è in Svizzera e che sono retribuite da queste società (personale distaccato). Le stesse disposizioni valgono anche per i coniugi senza attività lavorativa che le accompagnano. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla competente cassa di compensazione AVS.

AVS (1° pilastro) e casse pensioni (2° pilastro)

È bene accertarsi che il trasferimento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), delle casse pensioni o di altre assicurazioni avvenga senza problemi. Eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate alla cassa di compensazione AVS, alla cassa pensioni competente e all’assicuratore. 

Tassazione delle rendite pensionistiche

Di norma, se la beneficiaria o il beneficiario vive all’estero la Svizzera applica sulle rendite delle casse pensioni un’imposta alla fonte. Le convenzioni di doppia imposizione possono prevedere il venir meno dell’imposta alla fonte o la possibilità di rimborso nel Paese di residenza (cfr. capitolo «Imposte»).

Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero

L’Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero (ASE) del DFAE concede, se sono rispettate determinate condizioni, prestazioni di aiuto sociale alle concittadine e ai concittadini all’estero in stato di bisogno. Una persona che si viene a trovare in una situazione di emergenza deve innanzitutto cercare di affrontarla con i propri mezzi. Se in questo modo non riesce a ottenere alcun miglioramento è tenuta a verificare fino a che punto parenti o conoscenti possono venirle in aiuto e quali prestazioni o quale sostegno può offrirle lo Stato di residenza. Solo dopo possono essere prese in considerazione le opportunità offerte dall’ASE.

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