Lavorare
Prima di lasciare la Svizzera è opportuno informarsi sulle possibilità e sulle condizioni di lavoro. Il DFAE fornisce diverse informazioni in merito.
Prima di lasciare la Svizzera è opportuno informarsi sulle possibilità e sulle condizioni di lavoro. Il DFAE fornisce diverse informazioni in merito.
Il mercato del lavoro in Europa non è uniforme, bensì molto eterogeneo. I Paesi in crisi dell’eurozona continuano ad avere alti tassi di disoccupazione, mentre in alcuni Stati dell’UE questi sono molto bassi.
Le relazioni bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea sono disciplinate dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) firmato il 21 giugno 1999. L’ALC e i suoi protocolli semplificano le condizioni di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini dell’UE in Svizzera. Le stesse norme si applicano alle cittadine e ai cittadini dei Paesi dell’AELS.
Per esercitare un’attività professionale nei Paesi dell’UE/AELS le Svizzere e gli Svizzeri non necessitano di un permesso di lavoro.
Godono infatti del diritto alla mobilità professionale e geografica: sull’intero territorio dell’UE/AELS è consentito cambiare posto di lavoro e professione, luogo di residenza e passare dallo statuto di lavoratore indipendente a quello di dipendente.
Al momento della registrazione, all’autorità della migrazione presso il luogo di domicilio è necessario presentare un’attestazione del datore di lavoro (solitamente il contratto di lavoro o una lettera di assunzione) comprovante il rapporto di lavoro. Un contratto di lavoro della durata di almeno un anno dà diritto a un permesso di soggiorno di almeno cinque anni; negli altri casi, il permesso è concesso per la durata del contratto di lavoro. Se il contratto viene prolungato, l’autorità della migrazione rilascia un nuovo permesso.
Per distacco si intende l’invio in un altro Paese di una collaboratrice o di un collaboratore di un’impresa per un periodo limitato (in linea di massima non superiore a 24 mesi). La persona distaccata mantiene il rapporto lavorativo con il proprio datore di lavoro. In linea di principio rimane registrata in Svizzera e continua a essere assoggettata alle assicurazioni sociali e alle imposte svizzere. Infatti, il distacco non implica un cambiamento dello Stato competente, il che significa che una persona svizzera distaccata in un Paese dell’UE/AELS rimane assoggettata alle assicurazioni sociali svizzere durante il periodo del distacco.
È consigliabile iniziare a cercare lavoro prima dell’ingresso in un Paese dell’UE/AELS.
In linea di principio, le cittadine e i cittadini svizzeri possono soggiornare nell’UE alla ricerca di un impiego per un periodo non superiore a sei mesi. Se si annunciano all’ufficio del lavoro locale, possono usufruire dei servizi pubblici di collocamento. Trascorsi tre mesi è necessaria l’iscrizione all’ufficio di collocamento.
Tutti i servizi pubblici per l’impiego in Europa si avvalgono di EURES per diffondere le proprie offerte di lavoro. EURES è una rete di cooperazione dei servizi pubblici per l’impiego dei Paesi dell’UE/AELS che mira a sostenere la mobilità delle lavoratrici e dei lavoratori. La Svizzera vi ha aderito. I tre principali servizi offerti da EURES sono il collocamento, la consulenza e l’informazione.
Ogni Paese dispone di consulenti EURES qualificati. Si tratta di esperte ed esperti del mercato del lavoro interno e internazionale. I consulenti EURES sono specializzati nel fornire informazioni sui singoli Paesi dell’UE.
Nei Paesi dell’UE/AELS i diplomi svizzeri sono generalmente riconosciuti. Nel quadro dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone la Svizzera collabora a stretto contatto con l’UE e partecipa al sistema europeo di riconoscimento dei diplomi. È bene chiarire se la professione che si intende esercitare nello Stato dell’UE/AELS prescelto è regolamentata.
Per esercitare una professione regolamentata in uno Stato dell’UE/AELS, di norma occorre prima ottenere il riconoscimento della qualifica professionale. Sono considerate regolamentate le professioni il cui esercizio in un determinato Paese richiede necessariamente il possesso di un diploma, di attestati oppure di altri titoli. Prima di inoltrare la richiesta di riconoscimento della qualifica professionale è opportuno consultare la banca dati della Commissione europea per avere informazioni sulle professioni regolamentate e sulle relative autorità preposte nei singoli Stati. Il centro di consulenza nazionale nel rispettivo Paese fornisce informazioni sulle normative in vigore per l’esercizio di una determinata professione.
L’autorità competente nello Stato ospite è autorizzata a chiarire con la persona richiedente il livello della sua formazione svizzera, l’attività professionale che intende svolgere e le esperienze lavorative. È responsabilità della persona richiedente procurarsi un’attestazione presso la competente autorità svizzera.
Una persona esercitante la libera professione che intende avviare un’attività in un Paese dell’UE/AELS ha diritto, su richiesta, a un permesso di soggiorno di sei mesi, prorogabile per ulteriori due mesi se l’attività ha buone prospettive di riuscita. Viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di almeno cinque anni se prima della scadenza del termine di sei mesi si è in grado di provare alle competenti autorità che si esercita un’attività indipendente.
Per esercitare un’attività lavorativa, sia essa indipendente o dipendente, i requisiti sono identici a quelli posti alle cittadine e ai cittadini dello Stato ospite. Ciò significa che uno Stato membro dell’UE non può discriminare le cittadine e i cittadini di altri Paesi dell’Unione europea o della Svizzera nei confronti dei propri. Nella maggior parte dei Paesi, chi intende esercitare in maniera indipendente un’attività artigianale o simile deve iscriversi alla camera di commercio competente.
È consigliabile chiarire già in fase preparatoria quali sono i criteri necessari per lavorare in proprio nel Paese.
Le persone che desiderano esercitare una professione autonoma nel Paese ospite possono consultare la camera di commercio locale oppure rivolgersi a una persona esperta (consulente) in loco.
Chi desidera trasferire la propria attività indipendente dalla Svizzera a un Paese dell’UE/AELS può consultare una persona specializzata in diritto societario della Svizzera e del futuro Paese ospite.
Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti Internet dell’UE, presso Swissnex e Switzerland Global Enterprise (S-GE), che su incarico della Confederazione e dei Cantoni promuove le esportazioni e gli investimenti. S-GE è presente anche all’estero attraverso gli Swiss Business Hub e sostiene le imprese svizzere nel trovare sbocchi di mercato.
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