Oltre a leggere le informazioni del DFAE – che sono selettive e non hanno alcuna pretesa di completezza – si prega di consultare sempre le disposizioni del Paese di destinazione. Secondo l’articolo 5 della legge sugli Svizzeri all’estero, chiunque prepari e svolga un soggiorno all’estero oppure eserciti un’attività all’estero ne risponde in prima persona.

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) disciplina i diritti di soggiorno e l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini e delle cittadine provenienti da Stati membri dell’UE e dalla Svizzera. Dal 2002 gli stessi diritti di libera circolazione si applicano anche agli Stati AELS in virtù dell’allegato K dell’Accordo AELS. L’Accordo prevede che le cittadine e i cittadini degli Stati membri possano scegliere liberamente il luogo di lavoro o di soggiorno nel territorio di applicazione dell’Accordo. La libera circolazione è però subordinata ad alcune condizioni. L’ALC disciplina anche il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali (p. es. AVS/AI) e il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone è valido nei seguenti territori nazionali: 
 

Stati UE

Austria AT

Belgio BE                                                                                           

Bulgaria BG                                                                                       

Cipro CY

Croazia HR

Danimarca DK                                                                                    

Estonia EE

Finlandia FI

Francia FR

Germania DE                                                                         

Grecia GR

Irlanda IE

Italia IT

Lettonia LV

Lituania LT

Lussemburgo LU

Malta MT

Paesi Bassi NL

Polonia PL

Portogallo PT

Repubblica Ceca CZ

Romania RU

Slovacchia SK

Slovenia SI

Spagna ES

Svezia SE

Ungheria HU

Stati AELS

Islanda IS

Lichtenstein LI

Norvegia NO

Svizzera CH 

L’Accordo non si applica ai seguenti territori dello spazio europeo:

  • Isole Faroe, Monaco, Andorra, San Marino, Città del Vaticano;
  • Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, territori francesi nell’Emisfero meridionale e nelle regioni antartiche, Isole Wallis (Wallis e Futuna), Saint-Pierre-et-Miquelon (gruppo di isole a sud di Terranova), Aruba;
  • Antille Olandesi: Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Martin.

Per i familiari che non possiedono né la cittadinanza di un Paese UE/AELS o quella svizzera, si applicano altre disposizioni d’ingresso o può essere richiesto un visto. La rappresentanza estera competente per il luogo di domicilio saprà fornire tutte le informazioni del caso. 


Annunciarsi alla rappresentanza svizzera

Obblighi

Le svizzere e gli svizzeri che si trasferiscono all’estero devono annunciarsi presso la rappresentanza svizzera (ambasciata o consolato) nel Paese di destinazione entro 90 giorni dalla data di notifica della propria partenza all’ultimo Comune di domicilio in Svizzera, o di persona o attraverso lo sportello online. Per l’iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero è necessario presentare un documento valido (passaporto o carta d’identità), il certificato di avvenuta notifica di partenza e, se disponibile, l’atto d’origine.

Diritti

Annunciarsi è gratuito e permette di essere contattati in caso di emergenza, facilita le formalità (p. es. il rilascio di documenti di identità o la registrazione di cambiamenti dello stato civile) e aiuta a non perdere i contatti con la Svizzera. Le persone iscritte nel registro di una rappresentanza svizzera all’estero ricevono gratuitamente la «Schweizer Revue» (in Italia, la «Gazzetta Svizzera») e possono partecipare (su richiesta), una volta raggiunta la maggiore età, alle votazioni e alle elezioni in Svizzera.

Notifica presso le autorità locali

Per i soggiorni senza richiesta di domicilio, in genere è possibile trattenersi in un Paese UE/AELS per un massimo di 90 giorni senza obbligo di notifica. In alcuni Paesi vige però l’obbligo di annunciarsi presso la polizia anche se il soggiorno è inferiore a 90 giorni.

La residenza per più di tre mesi o l’elezione a domicilio e, in ogni caso, l’esercizio di un’attività lucrativa sottostanno di regola all’obbligo di registrazione all’arrivo nel nuovo Paese e al rilascio del permesso di soggiorno. A tal fine, occorre contattare le autorità locali competenti.

Informazioni vincolanti riguardo alle procedure di notifica nei singoli Paesi sono reperibili presso le competenti autorità del Paese ospite. Per informazioni e dati di contatto delle autorità consultare i siti Internet dell’UE e di EURES. 

Informazioni per le lavoratrici e i lavoratori frontalieri

Lavoratrici e lavoratori frontalieri domiciliati in Svizzera 

Si è considerati frontalieri se si esercita un’attività lavorativa dipendente o indipendente in un Paese diverso da quello di domicilio. Vi è tuttavia l’obbligo di rientrare al proprio domicilio almeno una volta alla settimana. I frontalieri non hanno bisogno di un permesso di soggiorno. Se l’attività lavorativa si protrae per oltre tre mesi, le autorità competenti del luogo di lavoro rilasciano al lavoratore o alla lavoratrice una «carta speciale per i frontalieri». Chi è in possesso di un contratto di lavoro della durata minima di un anno riceve un permesso di almeno cinque anni; altrimenti per la durata del rapporto contrattuale. 

Lavoratrici e lavoratori frontalieri domiciliati in un Paese UE/AELS 

Uno Svizzero o una Svizzera che lavora in patria ma ha stabilito il proprio centro degli interessi in un Paese dell’UE/AELS senza esercitarvi alcuna attività professionale è considerato/a a tutti gli effetti giuridici «persona senza attività lucrativa» nel Paese di residenza.

Persone senza attività lucrativa

Le persone senza attività lucrativa hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno della durata di cinque anni, a condizione che possano presentare i seguenti documenti per sé e per i propri familiari:

  • documento d’identità valido
  • polizza di assicurazione malattia e infortuni in corso di validità
  • dimostrazione di possedere mezzi finanziari sufficienti per la durata prevista del soggiorno

Su richiesta, la carta di soggiorno viene rinnovata per almeno cinque anni, purché siano soddisfatte le condizioni.

Non sussiste alcun diritto all’aiuto sociale del Paese di destinazione. 

Vaccinazioni e sanità

Le raccomandazioni sulle vaccinazioni e le informazioni aggiornate in merito alle malattie infettive si trovano sul sito di Healthy Travel, il servizio di consulenza per la medicina dei viaggi. Si prega di informarsi sulle raccomandazioni di vaccinazione prima della partenza.

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