Chi sposta definitivamente il proprio centro di interessi all’estero non è più soggetto all’obbligo di pagare le imposte in Svizzera. Chi lavora in uno Stato dell’UE/AELS è di norma soggetto al fisco del Paese in questione. Sussistono eccezioni per il personale diplomatico, le collaboratrici e i collaboratori di organizzazioni internazionali e, in alcuni casi, per il personale di imprese con sede in Svizzera.

Chi ha il domicilio in Svizzera e lavora all’estero per un periodo breve (di regola inferiore a 183 giorni all’anno) per conto di un datore di lavoro svizzero è tenuto in genere a pagare le imposte in Svizzera.

Doppia imposizione

Chi soggiorna all’estero ed esercita un’attività lucrativa è tenuto a chiarire la questione relativa a una possibile doppia imposizione. Per maggiori informazioni può rivolgersi all’autorità fiscale del luogo di domicilio o al suo consulente fiscale.

Al fine di evitare la doppia imposizione, la Svizzera ha stipulato con tutti i Paesi dell’UE e dell’AELS convenzioni che disciplinano l’assoggettamento fiscale dei redditi e dei patrimoni oltre confine.

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’UE nonché con i Paesi dell’AELS non incide sulle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione. Occorre tuttavia osservare che le disposizioni relative alle misure fiscali applicabili al domicilio e alla condizione di frontaliere possono differire da quelle dell’ALC.

Queste convenzioni sono particolarmente importanti per le Svizzere e gli Svizzeri residenti in uno Stato dell’UE o dell’AELS che continuano a percepire determinate entrate dalla Svizzera (p. es. introiti da proprietà immobiliari, attività lavorative, pensioni, dividendi e interessi). Per questo tipo di proventi le convenzioni limitano i diritti di imposizione della Svizzera in qualità di Paese fonte di tali entrate e/o obbliga il Paese dell’UE/AELS in questione a computare le imposte svizzere nelle proprie imposte sul reddito.

Pensioni e prestazioni in capitale

In Svizzera non viene prelevata un’imposta alla fonte sulle rendite AVS/AI. Le prestazioni in capitale delle casse pensioni e degli istituti della previdenza vincolata svizzeri (2° pilastro e pilastro 3a) sono invece sempre soggette all’imposizione alla fonte. Se in base a una convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata tra la Svizzera e lo Stato di domicilio il diritto d’imposizione è attribuito allo Stato di domicilio, su richiesta l’imposta alla fonte viene rimborsata. La persona soggetta all’imposta deve fare certificare la domanda di rimborso dell’imposta alla fonte presso l’autorità fiscale del proprio luogo di domicilio, per poi inoltrarla alle competenti autorità fiscali cantonali. Le casse di previdenza mettono a disposizione un apposito modulo.

Per le pensioni (rendite) e gli onorari dei consigli di amministrazione, l’imposta alla fonte viene prelevata solo se il diritto di imposizione spetta alla Svizzera.

Dividendi e interessi

Dai dividendi di società svizzere, dagli interessi obbligazionari di debitori svizzeri e dagli interessi di depositi bancari svizzeri viene detratta l’imposta preventiva (35%). È possibile chiedere il rimborso parziale (o, in casi eccezionali, totale) anche di questa imposta sulla scorta di convenzioni per evitare la doppia imposizione stipulate con lo Stato di domicilio.

Nel promemoria «Sgravi fiscali su dividendi e interessi svizzeri» («Steuerentlastungen für schweizerische Dividenden und Zinsen»; disponibile in tedesco e francese) dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) figura un elenco delle aliquote dell’imposta alla fonte su dividendi e interessi conforme a quanto stabilito dalle pertinenti convenzioni per evitare la doppia imposizione. In questo documento viene anche specificato quale modulo usare per la domanda di rimborso dell’imposta preventiva. I moduli, scaricabili al link «Moduli Domicilio all’estero», vanno inoltrati all’AFC. 

Altri redditi

Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni sono responsabili della riscossione (e dell’eventuale rimborso) delle imposte svizzere sugli altri redditi.

Maggiori informazioni per le persone residenti all’estero che percepiscono redditi in Svizzera sono contenute nella circolare dell’AFC intitolata «Imposta alla fonte – promemoria e panoramica delle convenzioni sulle doppie imposizioni per l’imposta alla fonte» (Quellensteuern - Merkblätter und DBA-Übersichten für die Quellensteuer, non disponibile in italiano).

Imposta sul valore aggiunto

Le disposizioni legali dell’UE in materia di imposta sul valore aggiunto si basano soprattutto su direttive, vincolanti per ogni Stato membro al quale sono rivolte. La scelta della forma e dei mezzi compete alle autorità nazionali. Ogni Stato membro è responsabile dell’integrazione delle disposizioni nel diritto nazionale e della loro corretta applicazione nel proprio territorio.

Scambio automatico di informazioni (SAI)

Il 27 maggio 2015 la Svizzera e l’UE hanno firmato un accordo sullo scambio automatico di informazioni (SAI) in materia fiscale. Dal 1° gennaio 2017 gli istituti finanziari svizzeri raccolgono informazioni sui conti finanziari di persone residenti nell’UE, per poi trasmetterle su base annua alle autorità fiscali dei Paesi dell’UE. Tra la Svizzera e i Paesi membri dell’AELS, il SAI viene attuato sulla base dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (RS 0.653.1). Sul piano dei contenuti, l’accordo con l’UE e quello con i Paesi dell’AELS coincidono.

Il SAI si applica anche alle cittadine e ai cittadini svizzeri che hanno stabilito il proprio domicilio fiscale in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e che hanno un conto o un deposito presso un istituto finanziario svizzero soggetto all’obbligo di notifica. Il nuovo sistema riguarda anche le informazioni sui conti destinati al versamento di pensioni statali.

In vista dell’introduzione del SAI, alcuni Stati hanno dato la possibilità ai propri contribuenti, per un periodo di tempo limitato e nell’ambito di una procedura di regolarizzazione (che, almeno in parte, non prevede sanzioni), di dichiarare volontariamente e regolarmente valori patrimoniali in precedenza non dichiarati (p. es. attraverso un Voluntary Disclosure Program). Per sapere se tale possibilità sussiste ancora nel relativo Stato dell’UE/AELS, rivolgersi alla competente autorità fiscale nazionale.

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