I diritti e i doveri in materia di previdenza e di assicurazione sono disciplinati da un complesso di norme che non possono essere  approfondite in modo esauriente in questa sede. Lo scopo del presente capitolo è quello di sensibilizzare in merito all’importanza della sicurezza sociale, di illustrare l’obbligo assicurativo per le categorie di persone che ricorrono di frequente e di indirizzare, per il singolo caso, verso organismi più opportuni. Per valutare i singoli casi si deve fare riferimento esclusivamente alle disposizioni di legge. Le informazioni fornite in questa sede non sostituiscono una consulenza da parte della competente autorità svizzera o estera, la sola in grado di fornire ragguagli attendibili sul relativo sistema assicurativo nazionale.

Siccome i vari Paesi dell’UE hanno strutturato le prestazioni, l’assistenza sanitaria e gli altri servizi di assicurazione sociale in modo molto diverso gli uni dagli altri, si raccomanda vivamente di informarsi attentamente prima di partire. Il DFAE informa solo in modo puntuale e non esaustivo, senza garanzia e senza pretese di completezza.

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell’UE/AELS

In base al principio della libera circolazione delle persone, i Paesi dell’UE e dell’AELS facilitano la libera scelta del posto di lavoro all’interno dell’Unione, promuovendo così la mobilità professionale dei propri cittadini e cittadine. Il coordinamento dei diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale tra i Paesi mira a garantire e a migliorare la previdenza sociale dei lavoratori e delle lavoratrici.

L’ALC e l’Accordo AELS coordinano i vari sistemi nazionali delle assicurazioni sociali. Tutti i settori della sicurezza sociale, a esclusione dell’aiuto sociale, sono regolate dalle disposizioni di coordinamento, ovvero le prescrizioni giuridiche che disciplinano le prestazioni di:

  • vecchiaia 
  • invalidità 
  • decesso (prestazioni ai superstiti)
  • malattia e maternità 
  • infortuni e malattie professionali 
  • disoccupazione 
  • famiglie

Il campo di applicazione dell’Accordo concerne le cittadine e i cittadini svizzeri e degli Stati dell’UE/AELS che sono o sono stati soggetti alle norme giuridiche in materia di sicurezza sociale di uno o diversi di questi Stati nonché i relativi familiari e superstiti. L’Accordo interessa anche tutte le persone apolidi e le persone rifugiate domiciliate in Svizzera o in un Paese dell’UE/AELS. 

Assoggettamento assicurativo

Siccome l’assoggettamento assicurativo in un contesto internazionale è un argomento complesso, prima di lasciare la Svizzera è consigliato chiedere chiarimenti alla competente cassa di compensazione AVS.

In caso di domande sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati dell’UE/AELS rivolgersi direttamente alle competenti autorità delle assicurazioni sociali nello Stato in questione. 

Le informazioni sulle prestazioni sociali svizzere possono essere ottenute presso le istituzioni assicurative competenti (p. es. assicuratori malattie, casse di compensazione AVS). La cassa di compensazione AVS competente valuterà anche l’assoggettamento in base alle norme in materia di assicurazioni sociali.

Persone professionalmente attive e principio del luogo di lavoro

Se si esercita un’attività lavorativa dipendente o indipendente in un Paese dell’UE/AELS, si è in linea di principio soggetti all’obbligo di assicurazione sociale del Paese in questione (principio del luogo di lavoro). Ogni persona che esercita un’attività lucrativa è soggetta, per tutti i rami assicurativi, all’obbligo assicurativo soltanto in uno Stato, anche se lavora in più Paesi. Regole speciali determinano in quale Stato si devono pagare i contributi in caso di attività in diversi Paesi. 

Categorie speciali

Per alcune categorie di persone e alcuni rami assicurativi vi sono delle eccezioni. Alcune categorie rimangono assoggettate al diritto svizzero oppure possono scegliere, per esempio per quanto riguarda la cassa malati, tra l’assicurazione in Svizzera e l’assicurazione nel Paese di residenza (diritto di opzione Svizzera/Paese UE).

La Svizzera ha stipulato convenzioni speciali con vari Paesi europei per consentire, a chi beneficia di una rendita e risiede in questi Paesi, di assicurarsi nello Stato di residenza (diritto di opzione). Le persone che non desiderano essere assicurate in Svizzera devono presentare una domanda di esonero dall’obbligo assicurativo presso l’Istituzione comune LAMal a Soletta, entro tre mesi dalla ricezione della prima rendita o dopo il trasferimento nello Stato dell’UE. Il diritto di opzione è irrevocabile e può essere esercitato una sola volta.

Fanno eccezione le seguenti categorie: lavoratori e lavoratrici distaccati, lavoratrici e lavoratori transfrontalieri, studenti e persone beneficiarie di una rendita. 

Le informazioni non sono esaustive e non sostituiscono una consulenza individuale da parte dei competenti enti assicurativi. 

Lavoratrici e lavoratori distaccati

Le persone che lavorano temporaneamente (di regola fino a 24 mesi) per conto di un datore di lavoro svizzero in uno Stato dell’UE/AELS, durante il distacco continuano a sottostare alle norme giuridiche svizzere in materia di sicurezza sociale (si applica in linea di principio anche alle lavoratrici e ai lavoratori indipendenti, vale a dire ai cosiddetti prestatori di servizi che si recano temporaneamente in un altro Stato e vi esercitano un’attività analoga a quella svolta prima del distacco). 

Queste persone necessitano di un’attestazione di distacco («Attestazione di distacco A1») rilasciata dalla cassa di compensazione AVS competente per gli Stati UE/AELS. Il documento conferma che la persona distaccata continua a essere assoggettata alla legislazione delle assicurazioni sociali del suo Paese di origine ed è esonerata dall’applicazione delle norme giuridiche sulla sicurezza sociale dello Stato in cui esercita l’attività lavorativa. Informazioni dettagliate al riguardo sono contenute per esempio nei promemoria sul distacco dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Richiedendo un’attestazione S1 al proprio assicuratore malattia, le persone distaccate e i familiari che le accompagnano all’estero e che non esercitano un’attività lucrativa potranno così beneficiare di tutte le prestazioni dell’assicurazione malattie e per la maternità locale. 

Frontaliere e frontalieri

Per frontalieri si intendono le lavoratrici e i lavoratori dipendenti o indipendenti che svolgono la propria attività professionale in un Paese diverso da quello di residenza. Devono tuttavia rientrare al proprio domicilio almeno una volta la settimana. Le frontaliere e i frontalieri sono di solito assicurati nel Paese in cui esercitano l’attività lucrativa (principio del luogo di lavoro). 

Per le frontaliere e i frontalieri domiciliati in uno Stato dell’UE/AELS che lavorano in Svizzera, in virtù del diritto di opzione sono possibili eccezioni per l’assicurazione malattie in base allo Stato di residenza del lavoratore o della lavoratrice.

Alle frontaliere e ai frontalieri residenti in Svizzera e che lavorano in uno Stato dell’UE/AELS si applicano regole diverse. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) fornisce importanti informazioni su questo tema. 

Studenti

Le persone in formazione che mantengono il proprio domicilio legale in Svizzera e non eleggono un nuovo domicilio all’estero rimangono assoggettati all’obbligo assicurativo in Svizzera, se non esercitano un’attività lucrativa accessoria agli studi.

Anche gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa e che rinunciano al domicilio in Svizzera possono, a determinate condizioni, continuare a essere assicurati in Svizzera (AVS/AI). 

Gli studenti che esercitano un’attività lucrativa accessoria agli studi all’estero sono invece considerati come persone professionalmente attive e sono soggetti all’obbligo assicurativo nel Paese in cui lavorano. 

Presentando la tessera europea di assicurazione malattia, gli studenti assicurati obbligatoriamente in Svizzera hanno diritto al rimborso di tutte le prestazioni che si rivelano necessarie dal punto di vista medico durante il soggiorno nei Paesi dell’UE/AELS. Vanno a tal fine considerati il tipo di prestazioni e la durata prevista del soggiorno. La partecipazione ai costi è disciplinata dalle disposizioni del Paese nel quale vengono prestate le cure mediche.

Persone beneficiarie di una rendita

Chi percepisce una rendita solo da un Paese è di principio soggetto all’assicurazione malattie nel Paese in questione, anche se ha il proprio domicilio in un altro Stato. Se una persona ha diritto a rendite da più Stati, l’obbligo assicurativo è disciplinato dal diritto del Paese di residenza, se anche questo versa una rendita. Se nello Stato di residenza non sussiste alcun diritto a una rendita, è competente il Paese nel quale la persona è stata assicurata per il periodo più lungo (assicurazione di rendita). I familiari che non esercitano un’attività lucrativa devono in linea di massima essere assicurati nello stesso Paese della persona che percepisce la rendita. 

Le beneficiarie e i beneficiari di rendite assicurati in Svizzera hanno il diritto di scelta delle cure mediche. Ciò significa che possono farsi curare nel Paese di residenza o in Svizzera. Hanno diritto a tutte le prestazioni (cure mediche inclusi medicamenti e trattamento ospedaliero) previste dalla legislazione dello Stato in questione (Stato di residenza o Svizzera) e rimborsate conformemente alle disposizioni in essa contenute.

Persone disoccupate

Le persone che beneficiano di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all’obbligo assicurativo nello Stato che versa loro tali prestazioni. 

Persone senza attività lucrativa

In linea di principio, le persone senza attività lavorativa che non sono né studenti, né disoccupate o beneficiarie di rendite, né familiari (persone non assicurate nel quadro di un sistema generale di un datore di lavoro), sono soggette al sistema di assicurazione del Paese in cui sono domiciliate. In alcuni Stati dell’UE/AELS, la persona che non esercita un’attività lucrativa può tuttavia scegliere a quale sistema affiliarsi. 

Premi e riduzione dei premi

Le persone domiciliate in un Paese dell’UE/AELS e soggette all’obbligo di affiliazione a un’assicurazione malattie in Svizzera devono pagare i premi in vigore per il loro Stato di domicilio. La Svizzera concede riduzioni di premi alle assicurate e agli assicurati domiciliati nell’UE/AELS che vivono in condizioni economiche modeste. 

AVS/AI facoltativa

Negli Stati membri dell’UE/AELS non è più possibile aderire all’AVS/AI facoltativa. 

Rendita di vecchiaia

Gli Stati dell’UE/AELS e la Svizzera versano la rendita di vecchiaia in base al periodo contributivo (pro rata) maturato nel Paese in questione. Determinante per il diritto alle prestazioni di rendita è l’età di pensionamento nello Stato che versa la rendita.

La domanda di rendita di vecchiaia va inoltrata all’ente delle assicurazioni sociali dello Stato di domicilio, se sono stati versati i contributi nel Paese in questione. Se nello Stato di domicilio non sono stati versati contributi, occorre rivolgersi all’ente delle assicurazioni sociali nel Paese dell’UE/AELS nel quale sono stati versati i contributi per l’ultima volta. 

Ogni Paese deve versare la rendita anche in un altro Stato contraente, se la persona avente diritto vi risiede. Per il pagamento di rendite AVS/AI svizzere all’estero è competente la Cassa svizzera di compensazione (CSC) o l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. 

Rendite per superstiti e invalidi

Le rendite per vedove, vedovi e orfane, orfani vengono di norma calcolate in base al periodo contributivo maturato dalla persona deceduta. Se la persona deceduta era assicurata in diversi Paesi, la vedova, il vedovo o l’orfana, l’orfano normalmente ricevono rendite distinte da parte degli Stati interessati. 

Ogni Paese deve versare la rendita anche in un altro Stato contraente, se la persona avente diritto vi risiede. Per il pagamento di rendite AVS/AI svizzere all’estero è competente la Cassa svizzera di compensazione (CSC) o l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.

Rendite per i figli

Le beneficiarie e i beneficiari di rendite ricevono rendite per figli in linea di massima dallo Stato che versa loro la rendita (se la legislazione del Paese in questione prevede tali prestazioni). Se una persona ha diritto alla rendita in diversi Paesi, si applicano regolamentazioni speciali. Per maggiori informazioni sulle prestazioni svizzere ci si può rivolgere alle casse di compensazione cantonali o alla Cassa svizzera di compensazione, se si è già all’estero. 

Detrazioni fiscali per pagamenti verso l’Italia

Gli istituti finanziari italiani prelevano un’imposta del 5 % su tutte le prestazioni AVS/AI svizzere. Questa detrazione sostituisce l’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario per le prestazioni ricevute. 

Croazia

Dal 1° gennaio 2017 chi vive in Croazia non può più aderire all’assicurazione facoltativa. Le persone che a quella data vi avevano già aderito hanno potuto rimanere affiliate al massimo fino al 31 dicembre 2022. Le persone che il 1° gennaio 2017 avevano già compiuto il 50° anno di età possono restare affiliate fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. 

Previdenza professionale

I sistemi della previdenza professionale sono strutturati e sviluppati in modi diversi negli Stati dell’UE/AELS. Per maggiori informazioni sui sistemi dei singoli Paesi consultare i seguenti link.

Nel caso della previdenza professionale svizzera (detta anche 2° pilastro, cassa pensione) solo la parte obbligatoria ricade sotto le regole di coordinamento dell’ALC e dell’Accordo AELS. 

Pagamento

In linea di massima, dal giugno 2007 la parte obbligatoria della previdenza professionale non è più pagata in contanti, se la persona interessata lascia definitivamente la Svizzera ed è assoggettata all’assicurazione obbligatoria statale per la vecchiaia, l’invalidità e le prestazioni per superstiti in uno Stato dell’UE/AELS. La parte obbligatoria della previdenza professionale deve essere «parcheggiata» su un conto o una polizza di libero passaggio che, più tardi, darà diritto a prestazioni di previdenza. 

Il versamento in contanti può ancora essere effettuato per la quota «sovraobbligatoria» o se non si è soggetti all’assicurazione di rendita obbligatoria nel Paese ospite. L’ordinanza sulla promozione della proprietà prevede inoltre la possibilità di utilizzare gli averi della cassa pensioni per acquistare abitazioni di proprietà a uso proprio all’estero.

L’Organismo di collegamento del Fondo di garanzia LPP fornisce informazioni sul pagamento in contanti in caso di partenza all’estero. Per conoscere i propri averi previdenziali derivanti da attività lucrativa rivolgersi all’Ufficio centrale del 2° pilastro. 

Mantenimento del 2° pilastro in Svizzera

Gli Svizzeri e le Svizzere all’estero che recedono dall’AVS/AI obbligatoria e quindi anche dalla previdenza professionale possono continuare a far gestire la loro previdenza professionale (avere accumulato) dall’istituto di previdenza competente, se il regolamento dell’istituto lo consente.

L’istituto di previdenza competente o la Fondazione istituto collettore LPP forniscono maggiori informazioni sulle ulteriori possibilità di mantenere il 2° pilastro.  

Disoccupazione

Chi perde il lavoro in uno Stato dell’UE/AELS ha diritto alle prestazioni del Paese in questione, a condizione di soddisfare tutti i requisiti nazionali. Nei singoli Stati membri dell’UE/AELS sussistono basi legali diverse in materia di obbligo di contribuzione, periodo contributivo minimo, maturazione dei requisiti, durata e ammontare delle prestazioni. Chi perde il lavoro deve rivolgersi immediatamente all’autorità preposta all’assicurazione contro la disoccupazione in loco. 

Principio di totalizzazione

Tra gli Stati UE/AELS vige il principio di totalizzazione, che stabilisce che i periodi assicurativi e lavorativi maturati in uno Stato dell’UE/AELS secondo la sua normativa possano essere computati da un altro Stato dell’UE/AELS.

Prima di lasciare un Paese nel quale si è svolta un’attività lavorativa è sempre meglio farsi rilasciare il modulo PD U1 dalle autorità competenti (in Svizzera rivolgersi alla Cassa disoccupazione). In caso di domanda di indennità di disoccupazione in un altro Stato dell’UE/AELS, il PD U1 attesta i periodi di assicurazione e occupazione maturati, l’esercizio di un’attività lavorativa indipendente e altri fatti rilevanti per le prestazioni. 

Esportazioni delle prestazioni AD

L’esportazione delle prestazioni consente di cercare lavoro in uno Stato membro dell’UE/AELS e, contemporaneamente, di riscuotere l’indennità di disoccupazione svizzera (ID). L’ID svizzera può essere esportata al massimo per tre mesi. Quando si annuncia presso l’ufficio di collocamento nello Stato dell’UE/AELS prescelto, la persona in cerca di lavoro può fruire dei servizi di collocamento (ma non riceve le ID da questo Stato. Una persona iscritta alla disoccupazione in Svizzera non può rivendicare ID in un altro Stato). Se la persona non trova lavoro nei tre mesi previsti, può rientrare in Svizzera e continuare a beneficiare delle ID. 

Per chiarire il diritto all’esportazione delle prestazioni ci si può rivolgere all’ufficio regionale di collocamento (URC).

Se si desidera rientrare in Svizzera è necessario rivolgersi personalmente e senza indugio all’URC competente, per mantenere il diritto all’ID. 

 

Assegni familiari

Il diritto agli assegni familiari sussiste in linea di massima nel Paese in cui un genitore esercita un’attività lucrativa. Ciò vale anche se i familiari abitano in un altro Stato dell’UE/AELS. 

Assicurazioni private

Le assicurazioni private non rientrano nel coordinamento delle assicurazioni sociali secondo l’Allegato II all’ALC. Per informazioni rivolgersi all’assicurazione privata interessata. 

In caso di trasferimento del domicilio (centro dei propri interessi) all’estero, le assicurazioni di responsabilità civile e mobilia domestica devono essere disdette e stipulate nuovamente all’estero. Per evitare lacune assicurative è opportuno verificare anticipatamente il fabbisogno assicurativo al nuovo domicilio, selezionare gli assicuratori locali e stipulare le nuove polizze in modo tale che siano valide a partire dalla data di trasferimento. 

Previdenza privata (3° pilastro)

Nota in Svizzera come 3° pilastro, la previdenza privata del pilastro 3a (banca) e 3b (assicurazione) è sovraobbligatoria e non rientra nel coordinamento delle assicurazioni sociali secondo l’Allegato II all’ALC. Si applicano le basi legali nonché gli statuti e i regolamenti dell’istituzione di previdenza privata. Per maggiori informazioni rivolgersi alla propria banca o assicurazione. 

Aiuto sociale

Aiuto sociale dell’UE/AELS

Per le lavoratrici e i lavoratori svizzeri e i loro familiari negli Stati dell’UE/AELS, il diritto all’aiuto sociale è garantito in linea di principio dallo Stato di residenza. In caso di bisogno occorre rivolgersi all’autorità locale competente in materia di aiuto sociale.

Hanno diritto all’aiuto sociale in uno Stato dell’UE/AELS le persone con lo status di lavoratori e chi ha perso il lavoro e mantiene il diritto alla libera circolazione. 

Per le persone elencate di seguito, il fatto di beneficiare dell’aiuto sociale non rappresenta un motivo per vedersi negato il permesso di soggiorno o per un’espulsione:

  • i lavoratori e le lavoratrici e i loro familiari. Una volta acquisito, lo status di lavoratore è mantenuto fino a quando il cittadino o la cittadina svizzero/a rimane a disposizione del mercato del lavoro. I lavoratori/le lavoratrici e i loro familiari non perdono pertanto il diritto di soggiorno se beneficiano dell’aiuto sociale;
  • disoccupati e disoccupate aventi diritto alla libera circolazione. Si tratta di persone che, prima dell’inizio della disoccupazione, hanno lavorato nello Stato interessato in virtù di un contratto di lavoro pluriennale o a tempo indeterminato e che si trovano involontariamente in disoccupazione (perdita del posto per motivi aziendali e ricerca attiva di una nuova occupazione). In caso di disoccupazione volontaria, il diritto alla libera circolazione decade e di conseguenza anche il diritto all’aiuto sociale; 
  • persone che hanno diritto di rimanere in un Paese. Il diritto a rimanere serve a garantire il soggiorno nello Stato dopo la cessazione dell’attività lucrativa (p. es. dopo il pensionamento). Le persone che possono rivendicare il diritto a rimanere nel Paese mantengono i diritti acquisiti in qualità di lavoratori e lavoratrici, anche se non hanno più questo statuto. Il diritto a rimanere sussiste indipendentemente dalla fruizione dell’aiuto sociale e si estende anche ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza. 

Per le seguenti persone, la richiesta dell’aiuto sociale può estinguere il diritto a rimanere:

  • persone alla ricerca di un lavoro che si recano in uno Stato membro con l’obiettivo di cercare un impiego, senza avervi esercitato per anni un’attività lavorativa dipendente e si ritrovano in stato di disoccupazione involontariamente;
  • persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente;
  • persone che non esercitano un’attività lucrativa (p. es. beneficiari di una rendita, studenti ecc.). 

Per informazioni richiedere una consulenza presso le autorità locali dell’aiuto sociale. 

Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero

L’Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero (ASE) del DFAE concede, se sono rispettate determinate condizioni, prestazioni di aiuto sociale alle concittadine e ai concittadini all’estero in stato di bisogno. Per informazioni più dettagliate consultare il seguente link. 

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