Previdenza e assicurazioni

Tra la Svizzera e 44 Stati esistono accordi intergovernativi nel campo della sicurezza sociale. Scopo di queste convenzioni è in primo luogo garantire la parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini delle parti contraenti, stabilire qual è la legislazione applicabile e disciplinare il versamento delle prestazioni all’estero. Tra la Svizzera e l’Argentina non vi è alcun accordo intergovernativo in campo della sicurezza.

Previdenza per la vecchiaia

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a una rendita di vecchiaia dopo 30 anni di servizio: l’età pensionabile è di 65 anni compiuti per gli uomini e di 60 per le donne. Le lavoratrici e i lavoratori versano un contributo per la previdenza vecchiaia e uno per la cassa malati per pensionati (PAMI). Hanno diritto alla pensione tutte le tutte le persone che hanno esercitato un’attività lavorativa in un rapporto d’impiego formale. Informazioni aggiornate sulla previdenza per la vecchiaia si trovano sul sito web del Governo argentino.  

Assicurazione malattie e infortuni

datori di lavoro sono obbligati a iscrivere il proprio personale a un’assicurazione contro le malattie e gli infortuni (Obra Social Nacional). Dato che l’assicurazione malattie statale offre una copertura minima, si consiglia vivamente di stipulare un’assicurazione sanitaria privata.

Si consiglia di conservare la cassa malati in Svizzera il più a lungo possibile. Prima di iniziare un’attività lavorativa è necessario accertarsi che la propria copertura assicurativa sia sufficiente in caso di malattia all’estero. Spesso conviene stipulare un’assicurazione malattie internazionale per la durata del soggiorno all’estero. Bisognerebbe sempre informarsi sulle condizioni di assicurazione da parte del datore di lavoro nel Paese ospite. Prima di disdire un’assicurazione supplementare ancora in vigore in Svizzera è opportuno attendere di essere stati accettati senza riserve da un assicuratore internazionale. 

Previdenza professionale

Conformemente alla legge sui rischi del lavoro, le lavoratrici e i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro devono informare immediatamente per iscritto il datore di lavoro. In caso di invalidità, l’assicurazione (Aseguradora de Riesgos del Trabajo, ART) valuta la percentuale di inidoneità al lavoro, in base alla quale viene calcolato l’importo dell’indennità. 

Assicurazione contro la disoccupazione

Le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione garantiscono alle lavoratrici e ai lavoratori uno standard minimo di sicurezza sociale. Per poter beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione argentina, le lavoratrici e i lavoratori devono aver pagato i contributi per almeno sei mesi negli ultimi tre anni prima della perdita del posto di lavoro. Inoltre, al momento della richiesta dell’indennità di disoccupazione devono essere in possesso di una carta d’identità argentina (DNI: documento d’identità per cittadine e cittadini e/o residenti). Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati licenziati senza giusta causa o per cause di forza maggiore e che dispongono di un credito minimo di contributi del datore di lavoro nell’ambito del sistema di assicurazione sociale hanno diritto all’indennità di disoccupazione, che viene versata a cadenza mensile, e alla copertura delle spese mediche. 

AVS/AI svizzera

Pagamento delle rendite ordinarie

Le rendite ordinarie AVS e AI (escluso il quarto di rendita AI) possono essere versate alle cittadine e ai cittadini svizzeri in qualsiasi luogo di residenza. La Cassa svizzera di compensazione versa direttamente la rendita, in linea di massima nella valuta dello Stato di residenza. Le persone aventi diritto possono anche chiedere il pagamento su un conto privato postale o bancario in Svizzera. Gli assegni per grandi invalidi e le prestazioni complementari sono versati invece solo a chi ha il domicilio in Svizzera.

AVS/AI facoltativa

Le cittadine e i cittadini svizzeri che non risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS possono aderire all’AVS/AI facoltativa se, nel periodo immediatamente precedente al loro trasferimento, sono stati affiliati all’assicurazione obbligatoria per almeno cinque anni consecutivi. L’adesione all’AVS/AI facoltativa non esonera le persone interessate da un eventuale obbligo di assicurazione nel Paese di residenza o di lavoro. L’aliquota di contribuzione è pari al 10,1% del salario determinante. Il contributo annuo minimo è di 950 CHF. L’AVS/AI facoltativa costituisce una forma di protezione contro i rischi connessi alla vecchiaia, all’invalidità e al decesso in particolare per le persone senza attività lavorativa per le quali spesso non esistono possibilità assicurative nei sistemi di previdenza sociale stranieri.

Disposizioni particolari: collaboratrici e collaboratori di un’impresa svizzera

Disposizioni particolari disciplinano i casi di persone che vivono e lavorano all’estero per società la cui sede è in Svizzera e che sono retribuite da queste società (personale distaccato). Le stesse disposizioni valgono anche per i coniugi senza attività lavorativa che le accompagnano. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla competente cassa di compensazione AVS.

AVS (1° pilastro) e casse pensioni (2° pilastro)

È bene accertarsi che il trasferimento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), delle casse pensioni o di altre assicurazioni avvenga senza problemi. Eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate alla cassa di compensazione AVS, alla cassa pensioni competente e all’assicuratore. 

Tassazione delle rendite pensionistiche

Di norma, se la beneficiaria o il beneficiario vive all’estero la Svizzera applica sulle rendite delle casse pensioni un’imposta alla fonte. Le convenzioni di doppia imposizione possono prevedere il venir meno dell’imposta alla fonte o la possibilità di rimborso nel Paese di residenza (cfr. capitolo «Imposte»).

Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero

L’Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero (ASE) del DFAE concede, se sono rispettate determinate condizioni, prestazioni di aiuto sociale alle concittadine e ai concittadini all’estero in stato di bisogno. Una persona che si viene a trovare in una situazione di emergenza deve innanzitutto cercare di affrontarla con i propri mezzi. Se in questo modo non riesce a ottenere alcun miglioramento è tenuta a verificare fino a che punto parenti o conoscenti possono venirle in aiuto e quali prestazioni o quale sostegno può offrirle lo Stato di residenza. Solo dopo possono essere prese in considerazione le opportunità offerte dall’ASE.

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